5. Per i referendum consultivi e propositivi di cui ai precedenti commi 2 e 3, i promotori hanno a
disposizione 120 giorni per la raccolta delle firme a decorrere dalla data della dichiarazione di
ammissibilità da parte del Collegio metropolitano dei garanti.
6. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio e della Conferenza metropolitana;
b) il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Città metropolitana
presso enti, aziende o istituzioni;
e) il piano strategico e il piano territoriale metropolitano;
f) gli atti relativi al personale dell’ente;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Città metropolitana nei
confronti di terzi;
h) gli statuti delle aziende speciali metropolitane;
i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
l) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di
soggetti determinati.
Articolo 12 - Validità ed effetti del referendum
1. Il referendum propositivo o abrogativo si intende valido al raggiungimento del 50% dei votanti
che hanno partecipato all'ultima elezione del Sindaco e del Consiglio metropolitano. Il referendum
consultivo si intende valido al raggiungimento del 30% dei votanti di cui sopra.
2. L'esito del referendum propositivo o abrogativo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di
proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio metropolitano è tenuto a
prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare
attuazione all'esito del referendum. Nel caso di referendum abrogativo, l'abrogazione ha effetto
dalla data di esecutività del provvedimento di presa d'atto.
3. A seguito di esito favorevole del referendum consultivo, il Consiglio metropolitano delibera
sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
Qualora il Consiglio intenda deliberare senza uniformarsi alla proposta referendaria, ne indica
espressamente i motivi.
Articolo 13 - Il Collegio metropolitano dei garanti
1. Spetta al Collegio metropolitano dei garanti decidere sull’ammissibilità delle proposte di
iniziativa popolare e referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti
conseguenti, nei casi e nelle modalità previste nello statuto e nel regolamento.
2. Il Collegio metropolitano dei garanti è composto da tre membri eletti dal Consiglio
metropolitano, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti nelle prime due
votazioni e dei due terzi dei componenti nelle successive. Elegge al suo interno, il proprio
Presidente.
3. I garanti sono scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline
giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio.
9Articolo 14 - Forum metropolitano della società civile e altre forme di consultazione
1. Il Sindaco metropolitano convoca, almeno una volta l’anno, il Forum metropolitano della
società civile.
2. Il Forum costituisce la sede di confronto ampio e plurale fra la Città metropolitana e la sua
comunità locale, a partire dalle rappresentanze del mondo della cultura, del lavoro e
dell’imprenditoria, nonché del mondo delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo
settore soprattutto in relazione alle prospettive di sviluppo della Città metropolitana.
3. Al termine dei lavori del Forum è redatto un documento che può contenere proposte in merito
alle linee di programmazione triennale della Città metropolitana e ai suoi periodici aggiornamenti.
4. Possono essere previste consulte e tavoli per affrontare temi di interesse dell'ente, che vedano il
coinvolgimento di soggetti esterni all'ente.
5. Il Sindaco e il Consiglio metropolitano possono indire consultazioni pubbliche e altre forme di
partecipazioni quali la raccolta di segnalazioni, il rilevamento di opinioni, concorsi di idee e
bilanci partecipativi, attraverso strumenti digitali e non.
Articolo 15 - Difensore Civico Territoriale
1. È istituito nella Città Metropolitana il Difensore Civico Territoriale, con compiti di tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini, delle associazioni e delle imprese residenti nell'area
metropolitana.
2. Il Difensore Civico Territoriale è eletto dal Consiglio metropolitano fra i cittadini che per
preparazione, esperienza e moralità, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di
giudizio e adeguata competenza giuridico-amministrativa e che non versino nelle condizioni di
inconferibilità, incandidabilità e incompatibilità previste per le Consigliere e i Consiglieri
comunali e metropolitani. L'incarico di Difensore Civico Territoriale è altresì incompatibile con
ogni altra carica elettiva pubblica nonché con la carica di amministratore e dirigente di Enti,
Istituti, società e aziende a partecipazione pubblica.
3. Il Difensore Civico Territoriale dura in carica tre anni decorrenti dalla data della deliberazione di
nomina e cessa dalla carica alla scadenza naturale dell'incarico o, anticipatamente, alla data di
cessazione del Consiglio Metropolitano che lo ha nominato nonché per dimissioni, decadenza o
revoca.
4. Il Difensore Civico Territoriale ha facoltà di richiedere informazioni ad ogni livello della
struttura della Città Metropolitana senza alcuna preventiva autorizzazione. Gli uffici interpellati
hanno l'obbligo di fornire al Difensore Civico Territoriale le informazioni, i documenti e i dati
richiesti e di facilitare l'adempimento del suo compito.
5. Il Consiglio metropolitano con apposito regolamento disciplina le modalità di nomina e di
esercizio delle funzioni del Difensore Civico Territoriale.
Capo II – Pubblicità, trasparenza e diritto di accesso
Articolo 16 - Pubblicità dei dati, delle informazioni e dei documenti
1. La Città Metropolitana assume la trasparenza come metodo di attuazione della propria azione di
governo.
2. La trasparenza è accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
10della Città metropolitana, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle modalità di perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. La Città metropolitana intrattiene le proprie relazioni con i cittadini e gli operatori interessati,
garantendo la possibilità, per gli stessi, di accedere a molteplici fonti di dati sul proprio operato, in
una logica di amministrazione trasparente. La Città metropolitana persegue una politica di miglioramento
continuo della qualità dei dati e delle informazioni fornite alla cittadinanza, agli utenti e
agli operatori interessati anche attraverso lo sviluppo di strumenti e soluzioni tecnologiche avanzate.
La Città metropolitana si conforma alle previsioni normative in materia di trasparenza per gli
enti territoriali in conformità con il Codice dell'Amministrazione Digitale.
4. A tal fine, i dati, le informazioni e i documenti della Città metropolitana e degli organismi da
essa dipendenti o partecipati sono pubblicati nel sito informatico nel pieno rispetto delle specifiche
disposizioni di legge in vigore nonché della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati
personali.
5. Sono altresì pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana le tipologie di dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria, anche riferiti agli organismi partecipati, nel pieno rispetto della
disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.
6. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana in modo da
garantire la massima fruibilità dei dati, attraverso l'utilizzo di formati aperti.
Articolo 17 - Diritto di accesso
1. Tutti gli interessati hanno diritto di informazione sugli atti e sulle attività dell’ente, mediante
accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti della Città metropolitana e degli organismi
partecipati da essa dipendenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento per la
disciplina del procedimento amministrativo.
2. È istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) al fine di assicurare il diritto dei
soggetti interessati ad accedere alle informazioni e agli atti amministrativi dell'ente e delle
istituzioni da esso dipendenti.
3. L'articolazione dell'URP, e più in generale delle attività d'informazione della Città
metropolitana, tiene conto dei diversi destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse
aree territoriali.
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