martedì 23 dicembre 2014

lo STATUTO della città Metropolitana di Milano

http://www.milanocittametropolitana.org/lo-statuto
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/news/citta_metropolitana/doc/statuto_definitivo_22_12_2014.pdf

22 dicembre - La Conferenza metropolitana dei Sindaci ha approvato lo Statuto della Città metropolitana di Milano 

STATUTO
DELLA
CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO
APPROVATO DALLA CONFERENZA METROPOLITANA DEI SINDACI
IN DATA 22 DICEMBRE 2014

CON DELIBERAZIONE N. 2\2014 REPERTORIO GENERALE


PREAMBOLO
La Città metropolitana di Milano si propone di esprimere il meglio della cultura di governo e della esperienza amministrativa dei comuni del proprio territorio, ognuno portatore di storie e tradizioni in un quadro integrato e policentrico che ne rispetti l'identità e ne valorizzi la partecipazione. 
Un contesto tra i più rilevanti a livello europeo e area strategica per l'intera Nazione, capace di generare sviluppo e attrarre risorse nella dimensione internazionale. 
Un'area che si impegna a vincere in maniera innovativa ed efficace la sfida della sostenibilità ambientale, attenta alla partecipazione democratica e alla qualità sociale e culturale della vita dei cittadini e delle comunità plurali che la caratterizzano. 
Una Città metropolitana che vuol fare della semplificazione amministrativa il proprio metodo di lavoro. Intorno a queste sfide si definisce il ruolo del nuovo ente e il nostro comune impegno politico e civile.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 
Articolo 1 - La Città metropolitana di Milano 
Articolo 2 - Territorio 
Articolo 3 - Obiettivi 
Articolo 4 - Partecipazione, diritti, legalità e pari opportunità 
Articolo 5 - Rapporti europei e internazionali 
Articolo 6 - Gonfalone, stemma, sigillo, distintivo del Sindaco 

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
Capo I - Partecipazione popolare 
Articolo 7 - Principi generali 
Articolo 8 - Istruttoria pubblica 
Articolo 9 - Istanze e petizioni 
Articolo 10 - Deliberazioni di iniziativa popolare 
Articolo 11 - Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo 
Articolo 12 - Validità ed effetti del referendum 
Articolo 13 - Il Collegio metropolitano dei garanti 
Articolo 14 - Forum metropolitano della società civile e altre forme di consultazione 
Articolo 15 - Difensore Civico Territoriale 
Capo II - Pubblicità, trasparenza e diritto di accesso 
Articolo 16 - Pubblicità dei dati, delle informazioni e dei documenti 
Articolo 17 - Diritto di accesso 

TITOLO III - ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
Articolo 18 - Organi 
Articolo 19 - Sindaco metropolitano. Funzioni 
Articolo 20 - Sindaco metropolitano. Elezione diretta 
Articolo 21 - Vice Sindaco 
Articolo 22 - Consiglieri delegati 
Articolo 23 - Consiglio metropolitano 
Articolo 24 - Elezione del Consiglio metropolitano 
Articolo 25 - Competenze del Consiglio metropolitano 
Articolo 26 - Consiglieri metropolitani 
Articolo 27 - Conferenza metropolitana 
Articolo 28 - Competenze della Conferenza metropolitana 

TITOLO IV - ZONE OMOGENEE 
Articolo 29 - Articolazione del territorio in zone omogenee 

TITOLO V - RAPPORTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI 
Articolo 30 - Rapporti con i comuni dell’area metropolitana e con le loro unioni 
Articolo 31 - Accordi tra Città metropolitana e comuni esterni all’area metropolitana 
Articolo 32 - Rapporti con la Regione 

PARTE II - FUNZIONI 
Articolo 33 - Disposizioni generali 
Articolo 34 - Il piano strategico 
Articolo 35 - Efficacia del piano strategico 
Articolo 36 - Pianificazione territoriale e ambientale 
Articolo 37 - Altre funzioni in materia di governo del territorio 
Articolo 38 - Mobilità 
Articolo 39 - Reti di viabilità 
Articolo 40 - Trasporto pubblico 
Articolo 41 - Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale 
Articolo 42 - Servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano 
Articolo 43 - Forme di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano 
Articolo 44 - Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici 
Articolo 45 - Funzioni di stazione appaltante 
Articolo 46 - Sussidiarietà orizzontale nell’esercizio delle funzioni 

PARTE III - ORGANIZZAZIONE 
Articolo 47 - Principi generali di organizzazione 
Articolo 48 - Personale 
Articolo 49 - Responsabilità di indirizzo e di gestione 
Articolo 50 - L’organizzazione 
Articolo 51 - Il sistema di direzione 
Articolo 52 - Il Segretario generale 
Articolo 53 - Il conferimento degli incarichi 
Articolo 54 - Bilancio, contabilità e sistema dei controlli interni 
Articolo 55 - Trasparenza e accessibilità 
Articolo 56 - La rendicontazione e la valutazione della performance 
Articolo 57 - Organismi partecipati 

PARTE IV - REVISIONE DELLO STATUTO 
Articolo 58 - Procedimento di revisione 

PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 59 - Clausola di stile 
Articolo 60 - Disposizioni transitorie sull’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano 
Articolo 61 - Condizioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano 
Articolo 62 - Sindaco metropolitano di diritto 
Articolo 63 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco 
Articolo 64 - Elezione di secondo livello del Consiglio metropolitano 
Articolo 65 - Durata della consiliatura 
Articolo 66 - Prima formazione del piano strategico 
Articolo 67 - Piano territoriale di coordinamento provinciale 
Articolo 68 - Mobilità e trasporti
Articolo 69 - Altre disposizioni transitorie 
Articolo 70 - Entrata in vigore 

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - La Città metropolitana di Milano
1. La Città metropolitana di Milano è ente territoriale autonomo, costitutivo della Repubblica ai
sensi dell’articolo 114 della Costituzione.
2. Nella Città metropolitana di Milano sono ordinate istituzionalmente le comunità locali costituite
dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo articolo 2, aventi fra loro rapporti di stretta integrazione
territoriale, economica, civile e sociale.
3. La Città metropolitana di Milano rappresenta le comunità locali che la costituiscono, ne cura gli
interessi, ne coordina lo sviluppo e valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti,
sia singolarmente sia in forma associata, conformando la propria azione al principio di sussidiarietà
ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.
Articolo 2 - Territorio
1. La Città metropolitana di Milano comprende il territorio dei seguenti comuni: Abbiategrasso,
Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago
Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano,
Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate,
Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano
Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello
Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico,
Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate,
Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate,
Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo,
Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio,
Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borro-
4meo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo
Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio,
Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su
Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, San Zenone al Lambro, Santo Stefano Ticino,
Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa,
Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago,
Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Vizzolo Predabissi,
Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.
2. L’adesione alla Città metropolitana di Milano di comuni ulteriori rispetto a quelli indicati al
comma 1 oppure la rinuncia di uno di questi non comporta la necessità di una apposita modifica
statutaria e produce l’automatico inserimento o cancellazione del comune interessato nell’elenco di
cui al comma 1.
3. La Città metropolitana di Milano, di seguito “Città metropolitana”, ha sede istituzionale a Milano.

Articolo 3 – Obiettivi
1. La Città metropolitana persegue i seguenti obiettivi:
a) la felicità e il benessere della popolazione, la cura e lo sviluppo strategico del territorio
metropolitano, anche attraverso l'integrazione dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di
comunicazione;
b) la valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio nell’ottica di un posizionamento del
contesto metropolitano nel quadro della competizione internazionale;
c) lo sviluppo sostenibile, la qualità urbana diffusa, la promozione della cultura, dei talenti, delle
diversità e della qualità della vita sociale, della salute, dell'ambiente, della difesa del suolo,
dell'assetto idrogeologico, come fattori abilitanti del profilo originale del territorio metropolitano;
d) la realizzazione di un’amministrazione pubblica più efficiente attraverso interventi di radicale
semplificazione del quadro normativo, regolamentare e organizzativo.
Articolo 4 - Partecipazione, diritti, legalità e pari opportunità
1. La Città metropolitana garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni
sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, contrastando ogni forma di discriminazione.
2. La Città metropolitana valorizza il diritto di partecipazione politica e amministrativa della
cittadinanza residente nel proprio territorio e promuove forme di partecipazione alla vita pubblica
locale dei cittadini dell'Unione europea e delle persone provenienti da Paesi non appartenenti
all'Unione europea che siano regolarmente soggiornanti nei comuni della Città metropolitana. Si
impegna a garantire un’informazione completa e accessibile nei riguardi delle attività svolte
direttamente o dalle istituzioni cui essa partecipa.
3. La Città metropolitana riconosce e sostiene il ruolo peculiare della famiglia nella formazione e
nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione
sociale.
4. La Città metropolitana favorisce la partecipazione e il confronto con le espressioni e le
rappresentanze del mondo della cultura, delle religioni, del lavoro e dell’imprenditoria, nonché del
mondo delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore.
5. La Città metropolitana riconosce, valorizza e garantisce condizioni di pari opportunità tra donne
5e uomini, in ogni campo, adottando programmi, azioni positive e iniziative, garantendo pari
rappresentanza di entrambi i generi in tutti i propri organi e strutture amministrative, nonché negli
organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da essa dipendenti.
6. La Città metropolitana, conformemente alla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta
alla violenza contro le donne e la violenza domestica, promuove azioni necessarie per realizzare i
principi in essa contenuti, anche attraverso la costruzione di reti territoriali che coinvolgano sia
soggetti pubblici che privati.
7. La Città Metropolitana promuove e garantisce l'applicazione e il rispetto di leggi e norme volte a
tutelare tutti i diritti delle persone con disabilità conformemente ai principi stabiliti dalla
Convenzione ONU.
8. La Città metropolitana, in conformità alla convezione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, riconosce e promuove i diritti dei bambini e dei ragazzi, favorendone altresì la
partecipazione alla vita collettiva.
9. La Città metropolitana promuove la cultura della legalità e il contrasto della criminalità
organizzata.
10. La Città metropolitana persegue i propri obiettivi istituzionali ispirando la sua azione al
principio di leale collaborazione con gli altri enti territoriali, i Comuni, la Regione Lombardia, lo
Stato e l’Unione europea.
Articolo 5 - Rapporti europei e internazionali
1. La Città metropolitana partecipa al processo di integrazione economica, sociale, culturale e
politica dell'Unione europea, anche promuovendo e coordinando idonee iniziative volte al
perseguimento di tale obiettivo. Intrattiene altresì rapporti internazionali assumendo anche
iniziative culturali e sociali di cooperazione internazionale.
2. A questo scopo la Città metropolitana si dota delle strutture necessarie e intrattiene rapporti
istituzionali di collaborazione e confronto con le altre aree e città metropolitane. A tale fine:
a) promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione allo
sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell’Unione;
b) promuove e partecipa a forme di coordinamento tra le città e le aree metropolitane dell’Unione;
contribuisce a costruire la rete internazionale delle Città metropolitane.
c) partecipa con proprie iniziative ai programmi dell'Unione europea, anche mediante il
coinvolgimento dei comuni, dotandosi di idonee strutture.
3. La Città metropolitana, considerando suo compito favorire la collaborazione e l’integrazione
economica e culturale con gli altri popoli, concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre
città e aree metropolitane del mondo, anche mediante la partecipazione a forme di coordinamento.
Articolo 6 - Gonfalone, stemma, sigillo, distintivo del Sindaco
1. La Città metropolitana ha, quali segni distintivi, uno stemma e un gonfalone approvati dal
Consiglio metropolitano.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente alla Città metropolitana, fatta
salva la facoltà di regolamentare l’autorizzazione all’uso dello stemma ad altri enti od associazioni
operanti nel suo territorio.
3. La Città metropolitana ha un sigillo recante lo stemma.
64. Distintivo del Sindaco è una fascia di colore azzurro, con gli stemmi della Repubblica e della
Città metropolitana, da portarsi a tracolla.
5. L'esposizione del gonfalone è sempre accompagnata da quella della bandiera della Repubblica
italiana e dell’Unione europea.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I - Partecipazione popolare
Articolo 7 - Principi generali
1. La Città metropolitana promuove la partecipazione dei cittadini, nonché dei comuni, singoli o
associati, alle scelte dell’ente anche attraverso forme di consultazione diretta.
2. Gli strumenti di partecipazione popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni
deliberative, consultive o di proposta della Città metropolitana.
3. Le sottoscrizioni possono essere apposte anche attraverso un sistema telematico approntato dalla
Città metropolitana e accessibile attraverso Internet, che garantisca l'identificazione del
sottoscrittore in conformità alla normativa vigente.
4. Sono ammessi a partecipare alle consultazioni referendarie e a tutti gli altri istituti di cui al
presente capo, tutti i residenti nei comuni della Città metropolitana iscritti nelle liste elettorali,
compresi gli appartenenti a Stati dell'Unione europea. Sono altresì ammessi a partecipare ai
referendum i cittadini maggiorenni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che
siano residenti nei comuni della Città metropolitana alla data di indizione del referendum e titolari
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in assenza di condanne penali
che impediscano l'elettorato attivo, secondo la normativa italiana vigente.
5. La Città metropolitana facilita la messa a punto e la sottoscrizione di proposte, quesiti
referendari, petizioni ed istanze e il coinvolgimento dei cittadini nella fase di attuazione e
monitoraggio delle decisioni assunte dall'Amministrazione in seguito ai suddetti processi.
6. Il regolamento stabilisce ogni altra disciplina necessaria per l’esercizio dell’iniziativa popolare,
per la proposta e lo svolgimento dei referendum e per un’adeguata pubblicizzazione dei quesiti e
della data del referendum da parte della Città metropolitana, avendo riguardo alla necessità di
adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di
verifica del suo esito.
Articolo 8 - Istruttoria pubblica
1. Nei procedimenti concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere
generale l’adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. L’indizione dell’istruttoria è deliberata dal Consiglio metropolitano.
3. L’istruttoria è altresì indetta con le stesse modalità previste dall’articolo successivo concernente
le deliberazioni di iniziativa popolare.
7Articolo 9 - Istanze e petizioni
1. I cittadini possono rivolgere alla Città metropolitana:
a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell’attività dell’ente non
riscontrabili attraverso l’esercizio del diritto di informazione;
b) istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.
2. Alle istanze o petizioni sottoscritte da almeno 1.000 cittadini viene data risposta, scritta e
motivata, a cura dell’organo competente, nei termini di legge dalla data di verifica delle
sottoscrizioni da parte dell’ente.
3. I cittadini sottoscrittori di una petizione, attraverso il primo firmatario, possono chiedere che
essa venga iscritta all’ordine del giorno e dibattuta da un’apposita commissione del Consiglio
metropolitano, entro 45 giorni dalla data di verifica delle sottoscrizioni da parte dell’ente.
Articolo 10 - Deliberazioni di iniziativa popolare
1. L'iniziativa popolare, mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nelle forme
previste per la stessa, può essere esercitata da un numero di cittadini pari allo 0,5% dei residenti
nei comuni facenti parte della Città metropolitana.
2. Il diritto di iniziativa di cui al comma precedente può essere esercitato anche dai comuni del
territorio metropolitano, attraverso l'approvazione dello schema di deliberazione da parte di
almeno sei Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione residente
nell'intera Città metropolitana.
3. Sulle proposte di iniziativa popolare il Consiglio metropolitano delibera entro 60 giorni
dall’esito delle verifiche da parte dell’ente. La partecipazione dei promotori, delle associazioni e
dei comitati di cittadini interessati dalla deliberazione alla procedura di adozione del
provvedimento è garantita secondo le modalità previste dal regolamento.
Articolo 11 - Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum
abrogativo
1. Sulle materie di esclusiva competenza della Città metropolitana possono essere indetti
referendum popolari con finalità consultive, propositive e abrogative. Le proposte di referendum
devono essere corredate da almeno 1.000 firme autenticate di cittadini proponenti.
2. È indetto referendum consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza della Città
metropolitana, o riguardo ai quali la Città metropolitana possa esprimere una proposta o un parere,
quando ne facciano richiesta l’1,5% dei cittadini elettori ovvero un sesto dei comuni
rappresentativi di un sesto della popolazione residente.
3. È indetto referendum propositivo su materie di competenza della Città metropolitana, o riguardo
ai quali la Città metropolitana possa esprimere una proposta o un parere, quando ne faccia richiesta
il 3% dei cittadini elettori ovvero un quinto dei comuni rappresentativi di un quinto della
popolazione residente.
4. È indetto referendum abrogativo per la revoca, parziale o totale, di deliberazioni del Consiglio
metropolitano quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della
deliberazione e la richiesta venga sottoscritta, entro l’ulteriore termine previsto dal regolamento,
dal 3% dei cittadini elettori ovvero un quinto dei comuni rappresentativi di un quinto della

popolazione residente. 
5. Per i referendum consultivi e propositivi di cui ai precedenti commi 2 e 3, i promotori hanno a
disposizione 120 giorni per la raccolta delle firme a decorrere dalla data della dichiarazione di
ammissibilità da parte del Collegio metropolitano dei garanti.
6. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio e della Conferenza metropolitana;
b) il bilancio preventivo, gli atti connessi ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
d) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti della Città metropolitana
presso enti, aziende o istituzioni;
e) il piano strategico e il piano territoriale metropolitano;
f) gli atti relativi al personale dell’ente;
g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili della Città metropolitana nei
confronti di terzi;
h) gli statuti delle aziende speciali metropolitane;
i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti di singoli o di specifici gruppi di persone;
l) gli atti relativi a situazioni soggettive differenziate e atti ampliativi della sfera giuridica di
soggetti determinati.
Articolo 12 - Validità ed effetti del referendum
1. Il referendum propositivo o abrogativo si intende valido al raggiungimento del 50% dei votanti
che hanno partecipato all'ultima elezione del Sindaco e del Consiglio metropolitano. Il referendum
consultivo si intende valido al raggiungimento del 30% dei votanti di cui sopra.
2. L'esito del referendum propositivo o abrogativo è vincolante. Entro 60 giorni dalla data di
proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio metropolitano è tenuto a
prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare
attuazione all'esito del referendum. Nel caso di referendum abrogativo, l'abrogazione ha effetto
dalla data di esecutività del provvedimento di presa d'atto.
3. A seguito di esito favorevole del referendum consultivo, il Consiglio metropolitano delibera
sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
Qualora il Consiglio intenda deliberare senza uniformarsi alla proposta referendaria, ne indica
espressamente i motivi.
Articolo 13 - Il Collegio metropolitano dei garanti
1. Spetta al Collegio metropolitano dei garanti decidere sull’ammissibilità delle proposte di
iniziativa popolare e referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti
conseguenti, nei casi e nelle modalità previste nello statuto e nel regolamento.
2. Il Collegio metropolitano dei garanti è composto da tre membri eletti dal Consiglio
metropolitano, a scrutinio segreto, a maggioranza dei tre quarti dei componenti nelle prime due
votazioni e dei due terzi dei componenti nelle successive. Elegge al suo interno, il proprio
Presidente.
3. I garanti sono scelti fra magistrati anche a riposo, professori ordinari di Università di discipline
giuridiche, avvocati o notai con almeno 10 anni di esercizio.
9Articolo 14 - Forum metropolitano della società civile e altre forme di consultazione
1. Il Sindaco metropolitano convoca, almeno una volta l’anno, il Forum metropolitano della
società civile.
2. Il Forum costituisce la sede di confronto ampio e plurale fra la Città metropolitana e la sua
comunità locale, a partire dalle rappresentanze del mondo della cultura, del lavoro e
dell’imprenditoria, nonché del mondo delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo
settore soprattutto in relazione alle prospettive di sviluppo della Città metropolitana.
3. Al termine dei lavori del Forum è redatto un documento che può contenere proposte in merito
alle linee di programmazione triennale della Città metropolitana e ai suoi periodici aggiornamenti.
4. Possono essere previste consulte e tavoli per affrontare temi di interesse dell'ente, che vedano il
coinvolgimento di soggetti esterni all'ente.
5. Il Sindaco e il Consiglio metropolitano possono indire consultazioni pubbliche e altre forme di
partecipazioni quali la raccolta di segnalazioni, il rilevamento di opinioni, concorsi di idee e
bilanci partecipativi, attraverso strumenti digitali e non.
Articolo 15 - Difensore Civico Territoriale
1. È istituito nella Città Metropolitana il Difensore Civico Territoriale, con compiti di tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini, delle associazioni e delle imprese residenti nell'area
metropolitana.
2. Il Difensore Civico Territoriale è eletto dal Consiglio metropolitano fra i cittadini che per
preparazione, esperienza e moralità, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di
giudizio e adeguata competenza giuridico-amministrativa e che non versino nelle condizioni di
inconferibilità, incandidabilità e incompatibilità previste per le Consigliere e i Consiglieri
comunali e metropolitani. L'incarico di Difensore Civico Territoriale è altresì incompatibile con
ogni altra carica elettiva pubblica nonché con la carica di amministratore e dirigente di Enti,
Istituti, società e aziende a partecipazione pubblica.
3. Il Difensore Civico Territoriale dura in carica tre anni decorrenti dalla data della deliberazione di
nomina e cessa dalla carica alla scadenza naturale dell'incarico o, anticipatamente, alla data di
cessazione del Consiglio Metropolitano che lo ha nominato nonché per dimissioni, decadenza o
revoca.
4. Il Difensore Civico Territoriale ha facoltà di richiedere informazioni ad ogni livello della
struttura della Città Metropolitana senza alcuna preventiva autorizzazione. Gli uffici interpellati
hanno l'obbligo di fornire al Difensore Civico Territoriale le informazioni, i documenti e i dati
richiesti e di facilitare l'adempimento del suo compito.
5. Il Consiglio metropolitano con apposito regolamento disciplina le modalità di nomina e di
esercizio delle funzioni del Difensore Civico Territoriale.
Capo II – Pubblicità, trasparenza e diritto di accesso
Articolo 16 - Pubblicità dei dati, delle informazioni e dei documenti
1. La Città Metropolitana assume la trasparenza come metodo di attuazione della propria azione di
governo.
2. La trasparenza è accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
10della Città metropolitana, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle modalità di perseguimento
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. La Città metropolitana intrattiene le proprie relazioni con i cittadini e gli operatori interessati,
garantendo la possibilità, per gli stessi, di accedere a molteplici fonti di dati sul proprio operato, in
una logica di amministrazione trasparente. La Città metropolitana persegue una politica di miglioramento
continuo della qualità dei dati e delle informazioni fornite alla cittadinanza, agli utenti e
agli operatori interessati anche attraverso lo sviluppo di strumenti e soluzioni tecnologiche avanzate.
La Città metropolitana si conforma alle previsioni normative in materia di trasparenza per gli
enti territoriali in conformità con il Codice dell'Amministrazione Digitale.
4. A tal fine, i dati, le informazioni e i documenti della Città metropolitana e degli organismi da
essa dipendenti o partecipati sono pubblicati nel sito informatico nel pieno rispetto delle specifiche
disposizioni di legge in vigore nonché della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati
personali.
5. Sono altresì pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana le tipologie di dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria, anche riferiti agli organismi partecipati, nel pieno rispetto della
disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali.
6. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana in modo da
garantire la massima fruibilità dei dati, attraverso l'utilizzo di formati aperti.
Articolo 17 - Diritto di accesso
1. Tutti gli interessati hanno diritto di informazione sugli atti e sulle attività dell’ente, mediante
accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti della Città metropolitana e degli organismi
partecipati da essa dipendenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento per la
disciplina del procedimento amministrativo.
2. È istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) al fine di assicurare il diritto dei
soggetti interessati ad accedere alle informazioni e agli atti amministrativi dell'ente e delle
istituzioni da esso dipendenti.
3. L'articolazione dell'URP, e più in generale delle attività d'informazione della Città
metropolitana, tiene conto dei diversi destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse
aree territoriali.

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1 commento:

  1. Un utile vademecum nel caso in cui certe promesse o intenti dichiarati venissero meno.

    Parlo sopratutto dell'Articolo 3 dove l'ambizione è alta..

    1. La Città metropolitana persegue i seguenti obiettivi:
    a) la felicità e il benessere della popolazione, la cura e lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, anche attraverso l'integrazione dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione;

    Speriamo bene.... nel caso ricorderemo a lor signori quanto sottoscritto e firmato, nello statuto di cui sopra.

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